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Stato Civile

Lo Stato Civile riguarda eventi della vita del cittadino come nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici Consolari. In particolare, gli Uffici Consolari ricevono gli atti dalle Autorità straniere e li trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione. I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile all’Ufficio Consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento. Gli atti di stato civile relativi a eventi avvenuti all’estero possono anche essere presentati dagli interessati direttamente al Comune italiano di appartenenza.

 

Per richiedere la trascrizione di un atto di stato civile è necessario prenotare un appuntamento su Prenot@mi e presentare l’apposita documentazione secondo quanto di seguito elencato:

Trascrizione di un atto di nascita

Gli atti di nascita dei cittadini italiani nati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani. La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita. Per approfondimenti si prega di verificare sulla pagina di Cittadinanza.

Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano è automaticamente  italiano se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • il minore non ha e non può avere (per nascita o per discendenza) un’altra cittadinanza oltre a quella italiana;
  • il minore è in possesso di un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio (non si rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero);
  • il minore è in possesso di un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana (è necessario contattare l’Ufficio per verificare la documentazione comprovante da presentare);
  • il minore è in possesso di un’altra cittadinanza oltre a quella italiana, e un nonno possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (purché il genitore del minore non abbia interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza).

Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, si dovrà verificare se sia possibile far acquistare la cittadinanza per “beneficio di legge” ai propri figli minori, rendendo l’apposita dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74/2025 e 1, co. 1-ter del D.L. 36/2025. Per maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” in favore di minori, si rimanda a: Cittadinanza per beneficio di legge (art.4).

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per richiedere la trascrizione in Italia della nascita avvenuta in Macedonia del Nord occorre presentare:

  1. modulo di richiesta trascrizione nascita compilato;
  2. atto di nascita in originale rilasciato dal Comune macedone su formulario internazionale plurilingue;
  3. copia del documento d’identità di entrambi i genitori;
  4. documentazione comprovante una delle condizioni sopra esposte.

 

Trascrizione di un atto di matrimonio

Per richiedere la trascrizione in Italia del matrimonio celebrato in Macedonia del Nord occorre presentare:

  1. modulo di richiesta trascrizione matrimonio compilato;
  2. atto di matrimonio in originale rilasciato da non oltre sei mesi dal Comune macedone su formulario internazionale plurilingue;
  3. copia di un documento d’identità valido di entrambi i coniugi.

 

Trascrizione di un atto di decesso

Per richiedere la trascrizione in Italia di un decesso di un cittadino italiano avvenuto in Macedonia del Nord occorre presentare:

  1. modulo di richiesta trascrizione decesso compilato;
  2. atto di morte in originale rilasciato dal Comune macedone su formulario internazionale plurilingue;
  3. restituzione passaporto e/o carta d’identità del deceduto.

 

Trascrizione di una sentenza di divorzio

Le sentenze emesse in Macedonia del Nord e già passate in giudicato, munite di legalizzazione con Apostille e traduzione in italiano, possono essere presentate direttamente dall’interessato per la trascrizione in Italia al Comune italiano dove è stato trascritto il matrimonio; oppure all’Ufficio Consolare nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione in Italia della sentenza di divorzio occorre presentare:

  1. copia di un documento d’identità italiano in corso di validità;
  2. copia integrale della sentenza, legalizzata con Apostille e corredata di traduzione effettuata da un traduttore giurato (Traduzione e legalizzazione dei documenti);
  3. istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della Legge n. 218/1995, in cui si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non penda un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le medesime parti.

 

Riconoscimento di sentenze emesse in Macedonia del Nord

È possibile richiedere il riconoscimento in Italia delle sentenze emesse in Macedonia del Nord, purché siano già definitive e passate in giudicato. Per la richiesta è possibile seguire le stesse indicazioni riportare per la trascrizione di una sentenza di divorzio.

 

Richiesta di cambiamento del nome o del cognome

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione o particolari situazioni, quali ad esempio cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale. Le motivazioni devono essere espresse in modo dettagliato e adeguatamente documentate.

Si ricorda che l’accettazione dell’istanza è discrezionale da parte delle Prefetture e che è possibile presentare la domanda:

  1. direttamente presso la Prefettura italiana competente per territorio, senza il tramite di questo Ufficio Consolare;
  2. presso questo Ufficio Consolare, personalmente previo appuntamento.

Il giorno dell’appuntamento l’istante dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. modulo di richiesta di cambiamento cognome;
  2. documento d’identità italiano in corso di validità;
  3. atto di nascita in originale rilasciato dal Comune macedone su formulario internazionale plurilingue;
  4. eventuale altra documentazione a supporto della richiesta.

 

Matrimonio di un cittadino italiano in Macedonia del Nord

Per la documentazione necessaria per la celebrazione del matrimonio in Macedonia del Nord, si prega di rivolgersi al Comune macedone competente.
Questo Ufficio Consolare, se richiesto dalle Autorità macedoni, provvede al rilascio del Nulla Osta al matrimonio (al costo dell’art. 2c della Tabella dei Diritti Consolari). Per il rilascio, la persona interessata dovrà esibire la seguente documentazione:

  1. copia di un documento d’identità italiano in corso di validità;
  2. atto di nascita in originale rilasciato su formulario internazionale plurilingue;
  3. certificato di stato libero rilasciato dal Comune italiano competente.

 

Traduzione e legalizzazione dei documenti

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di certificati internazionali plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. La Macedonia del Nord e l’Italia hanno entrambe aderito a tale Convenzione, pertanto i certificati di stato civile possono essere presentati su modello internazionale senza bisogno di ulteriore traduzione o legalizzazione con Apostille. Per maggiori informazioni:

 

Certificati Anagrafici online – Anagrafe Nazionale (ANPR)

Questo Ufficio Consolare non può rilasciare certificati di nascita, matrimoio, morte, divorzio, perché di competenza esclusiva dei Comuni italiani.

I connazionali iscritti all’AIRE o residenti in Italia possono richiedere i seguenti certificati anagrafici online per sé e per i familiari italiani conviventi, a condizione di avere un’identitò digitale (CIESpid o CNS):

  • anagrafico di nascita;
  • di cittadinanza;
  • di residenza AIRE;
  • di stato di famiglia AIRE.

Questo Ufficio Consolare può rilasciare i seguenti certificati anagrafici, validi solo all’estero oppure da esibire in Italia a soggetti privati, ai cittadini iscritti all’AIRE, previo pagamento del costo di cui all’articolo indicato e verificabile sulla Tabella dei Diritti Consolari:

  • certificato di iscrizione consolare/famiglia anagrafica (art. 8);
  • certificato di iscrizione consolare individuale (art. 8);
  • certificato di stato libero/stato civile individuale (art. 2a);
  • certificato di cittadinanza italiana individuale (art. 4);
  • certificato di esistenza in vita, solo in presenza dell’interessato (gratuito se emesso per finalità pensionistiche).