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Assistenza ai cittadini all’estero

Se vi trovate in una situazione di difficoltà mentre siete in Macedonia del Nord, l’Ufficio Consolare può, su vostra richiesta, intervenire in vostro favore.

Per assistenza in caso di grave emergenza, si prega di consultare la sezione Numeri di emergenza.

Per assistenza in caso di furto o smarrimento dei documenti d’identità durante il soggiorno temporaneo in Macedonia del Nord, è possibile consultare la sezione sui documenti di viaggio d’emergenza.

 

Assistenza ai detenuti

Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere assistenza consolare. Su richiesta dell’interessato, l’Ufficio Consolare può:

  • rendere visita al detenuto;
  • fornire nominativi di legali di riferimento in loco;
  • curare i contatti con i familiari, previo consenso espresso del detenuto;
  • assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
  • favorire il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali.

Il Consolato non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali.

Per ulteriori informazioni sull’assistenza fornita da Ambasciate e Consolati ai connazionali detenuti all’estero e ai loro familiari è possibile consultare la Guida Pratica all’Assistenza Consolare.

 

Assistenza sanitaria

I cittadini italiani che si recano all’estero sono invitati a stipulare una polizza assicurativache copra i costi, spesso ingenti, di eventuali emergenze mediche.

I cittadini italiani che si spostano nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o la documentazione prevista dai singoli accordi.

I cittadini titolari di un contratto di lavoro di diritto italiano in servizio all’estero possono chiedere il rimborso delle spese per le prestazioni sanitarie ricevute. Per maggiori informazioni sulle categorie interessate e sulla procedura per il rimborso, è possibile consultare il sito internet del Ministero della Salute.

Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero della Salute.

I cittadini stabilmente residenti all’estero e iscritti all’AIREche rientrino temporaneamente in Italia, devono corrispondere le tariffe regionali per tutte le prestazioni sanitarie, comprese le urgenze. Nel caso di cittadini italiani iscritti all’AIRE, titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani ovvero cittadini italiani emigrati (nati in Italia), sono tuttavia riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato (attestato da data, luogo di nascita in Italia, residenza all’estero e cittadinanza italiana), che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.

 

Rimpatrio sanitario

Nel caso di connazionali che necessitino di ricovero ospedaliero in Italia, la Rappresentanza diplomatico-consolare invita i familiari a individuare una struttura medica nella quale il connazionale, verrà preso in cura una volta giunto in Italia. In caso di difficoltà, la Sede può chiedere alla Prefettura di individuare la struttura sanitaria. Per assicurare una corretta presa in carico del paziente la Sede consolare potrà assistere i familiari nell’ottenimento della cartella clinica da trasmettere alla struttura in Italia.

Condizione imprescindibile perché si possa procedere al rimpatrio sanitario è l’ottenimento, da parte della struttura sanitaria dove il connazionale è ricoverato, del certificato che ne attesti l’idoneità ad affrontare il viaggio e le condizioni nelle quali vada effettuato tale trasporto (il c.d. “fit to fly” o “certificato di trasportabilità aerea del paziente”). La Sede potrà assistere i familiari nel chiedere il rilascio da parte delle strutture sanitarie locali.

Ottenuta tale documentazione e la cartella clinica del paziente – tradotta in italiano qualora non già scritta in una lingua veicolare – la Sede può agevolare i contatti tra i familiari e la compagnia aerea individuata per il trasporto. Qualora il volo di linea non sia esperibile, si potranno richiedere alla Sede consolare i riferimenti di società private operanti in loco che eroghino il servizio di aeroambulanza. Il contatto sarà stipulato tra il connazionale (o la famiglia qualora il primo versi in stato di incapacità) e la società stessa.

Si potrà inoltre verificare con la propria Regione e autorità locali in Italia se siano dotate di strutture specializzate per effettuare o facilitare rimpatri sanitari di loro residenti dall’estero.

 

Assistenza economica

L’Ufficio consolare può, compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio, erogare al cittadino italiano residente stabilmente e iscritto all’AIRE che si trovi in situazione di eccezionale comprovata necessità, un sussidio avente carattere di assoluta eccezionalità. Il connazionale indigente dovrà provare la sua condizione di eccezionale necessità esibendo la documentazione che gli verrà richiesta. In questo tipo di assistenza rientra anche il rilascio o il rinnovo gratuito del passaporto italiano a cittadini in difficoltà economiche.

Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste (a seguito di un furto o di gravi circostanze eccezionali) e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario.

In ottemperanza all’obbligo di adesione alla Piattaforma Incassi, dal 30 giugno 2024 le modalità di rimborso dei prestiti con promessa di restituzione concessi ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs n.71 del 3 febbraio 2011 sono cambiate. È ora possibile restituire i prestiti concessi esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presso gli Uffici Postali, rivolgendosi all’operatore di sportello;
  • tramite il sito poste.it;
  • presso l’Ufficio Consolare che ha concesso il prestito oppure, all’occasione, presso un qualsiasi altro Ufficio Consolare.

Cliccando qui si troveranno le istruzioni dettagliate su come effettuare il rimborso tramite Poste italiane.

 

Assistenza legale

L’assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di un legale di fiducia e – in casi di particolare gravità – anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti.
Tale aiuto da parte dell’ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso – in caso di comprovata indigenza – sotto forma di:

  • sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione consolare;
  • prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.

L’Ufficio Consolare, prima di richiedere l’imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all’estero, accerterà previamente l’eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.

Sull’Albo Consolare è possibile consultare un elenco, non esaustivo, di legali a cui poter fare riferimento.

 

Rimpatrio di salme o ceneri

Le Rappresentanze consolari forniscono assistenza e consulenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero.
In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri e al rilascio del passaporto mortuario.
Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare e produrre la seguente documentazione:

  • certificato di morte;
  • certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
  • certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.

 

Assistenza nella ricerca di connazionali

La materia è normata a livello nazionale dalla Legge 14 novembre 2012, n. 203 (Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse), che prevede che chiunque venga a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle Forze di Polizia.

In caso di scomparsa di un connazionale all’estero deve essere presentata una denuncia ai presso il locale Ufficio di Polizia o la competente Stazione dei Carabinieri, assicurandosi che la denuncia venga inserita nelle banche dati SIS/Schengen e Interpol, in modo da attivare le autorità di polizia straniere. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Ufficio consolare territorialmente competente e, per conoscenza, all’Unità Tutela della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (dgit.tutela@esteri.it).

Una volta ottenuta la denuncia di scomparsa, la Sede consolare provvederà ad informarne le Autorità locali e a seguire gli sviluppi delle ricerche. La Sede sarà inoltre disponibile a fornire ogni possibile assistenza consolare ai famigliari.

Si segnala che informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/ 2003 e Reg. UE 2016/679), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata.

 

Rimpatrio consolare

La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono. Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando. In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali. Il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell’Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.