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DPCM del 7 settembre 2020: proroga delle misure di contenimento COVID-19 fino al 7 ottobre

Nell’azione di contrasto alla pandemia da COVID-19, il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato, con alcune, lievi modifiche ed integrazioni, la disciplina degli spostamenti da/per l’estero già contenuta nel decreto del 7 agosto 2020. Esso è valido dall’8 settembre al 7 ottobre 2020.

 

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Il nuovo DPCM ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Il nuovo DPCM del 7 settembre NON prevede modifiche per i Paesi del gruppo F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana+Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia).

 

REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD

Per coloro che provengono in Italia dalla Repubblica di Macedonia del Nord o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso nel territorio italiano, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con le seguenti uniche eccezioni:

cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020;

– equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

– funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall’Italia verso la Macedonia del Nord (e gli altri Paesi del gruppo F) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia); si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito anche il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Per maggiori informazioni: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html