{"id":4867,"date":"2023-11-21T16:01:39","date_gmt":"2023-11-21T15:01:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/"},"modified":"2023-11-21T16:01:39","modified_gmt":"2023-11-21T15:01:39","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/mk\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"img-fluid aligncenter wp-image-4541 size-large\" src=\"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CARD-AIRE-1024x576.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CARD-AIRE-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CARD-AIRE-300x169.jpg 300w, https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CARD-AIRE-768x432.jpg 768w, https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/CARD-AIRE.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/a><\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=\">LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva<\/a>). Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) e l\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l\u2019Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell\u2019Interno nel 2022. L\u2019ANPR \u00e8 una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.<\/p>\n<p><strong>Il cittadino italiano che dichiara di risiedere all\u2019estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia. A sua volta, Il Comune proceder\u00e0 all\u2019iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo canceller\u00e0 dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>obbligo<\/strong><\/span>\u00a0del cittadino (art. 6, L. 470\/1988; art. 11 L. 1228\/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<li>rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra UE; per i dettagli consultare la sezione <a href=\"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/patenti-di-guida\/\">Patente di guida<\/a>).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono e non sono ancora iscritti;<\/li>\n<\/ul>\n<p>La residenza di una persona \u00e8 determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento della sua vita familiare, lavorativa e sociale.<\/p>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo <span style=\"text-decoration: underline;\">inferiore a 12 mesi<\/span>;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero e i loro familiari conviventi \u00a0che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<li>gli studenti che si trasferiscono all\u2019estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell\u2019assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia. Essi dovranno informare l\u2019Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si ricorda che l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come si effettua la richiesta di iscrizione all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione deve essere effettuata per l\u2019intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a><strong>\u00a0<\/strong>disponibile in lingua italiana ed inglese, all\u2019interno del quale sono disponibili le \u201c<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\/faq\">Domande Frequenti<\/a>\u201d.\u00a0Per utilizzare il portale Fast It \u00e8 necessario avere un indirizzo di posta elettronica.\u00a0\u00c8 importante\u00a0inserire i propri dati e l\u2019indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE &#8211; <\/strong>La richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sar\u00e0 aggiornato di volta in volta sul portale. Verr\u00e0 inviata all\u2019interessato una notifica, anche tramite email, dell\u2019effettivo completamento dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE da parte del Comune italiano.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare\u00a0che riceve la richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE, una volta controllata l\u2019esattezza della documentazione prodotta,\u00a0registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell\u2019istante\u00a0entro 180 giorni. L\u2019aggiornamento dell\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) da parte del Comune pu\u00f2 richiedere periodi di tempo variabili.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.<\/p>\n<p>Nel caso di presentazione di\u00a0domanda d\u2019iscrizione all\u2019 AIRE incompleta, il Consolato chieder\u00e0, tramite lo stesso portale Fast It, l\u2019integrazione della documentazione mancante da trasmettere entro il\u00a0termine di 30 giorni. La mancata integrazione della documentazione richiesta comporter\u00e0 l\u2019annullamento della pratica di di iscrizione all\u2019AIRE e il cittadino dovr\u00e0 presentare una nuova domanda.<\/p>\n<p>Gli eventuali motivi di\u00a0<strong>rifiuto<\/strong>\u00a0della domanda d\u2019iscrizione all\u2019 AIRE sono:<\/p>\n<ul>\n<li>domanda presentata a un Ufficio consolare non competente per territorio;<\/li>\n<li>mancato possesso della cittadinanza italiana del richiedente;<\/li>\n<li>mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta tramite Fast-It entro il termine di 30 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Documentazione necessaria per l&#8217;iscrizione da caricare su <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a><\/strong><strong>:\u00a0<\/strong>copia di un documento d&#8217;identit\u00e0 italiano; modulo firmato (da stampare direttamente dal portale dopo l&#8217;inserimento della propria scheda anagrafica); prova di residenza (permesso di soggiorno in Macedonia del Nord, bollette, contratto d&#8217;affitto).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Domanda di iscrizione all\u2019A.I.R.E. di minori<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione all\u2019A.I.R.E. per un minore deve essere sottoscritta da entrambi i titolari della responsabilit\u00e0 genitoriale e corredata dalle copie dei rispettivi documenti d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n<p>In mancanza della firma di entrambi i genitori, la domanda dovr\u00e0 essere integrata da un documento di assenso del genitore che non ha firmato e da copia del suo documento d\u2019identit\u00e0. In mancanza dell\u2019assenso, il genitore richiedente l\u2019iscrizione dovr\u00e0 spiegare le ragioni del mancato assenso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iscrizione all\u2019A.I.R.E. d\u2019Ufficio<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (vedi art. 6, comma 6, Legge 470\/1988 e Legge 241\/1990 in materia di procedimento amministrativo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Verifica della propria scheda anagrafica<\/strong><br \/>\nTramite il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a>\u00a0\u00e8 possibile anche\u00a0verificare la propria scheda anagrafica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio\u00a0<strong>entro 90 giorni dal trasferimento della residenza<\/strong>\u00a0e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (modificata dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213), della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a\u00a0<strong>sanzioni pecuniarie amministrative<\/strong>.\u00a0L\u2019Autorit\u00e0 competente per l\u2019accertamento e l\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aggiornamenti a cura del cittadino<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino residente all\u2019estero ed iscritto all\u2019AIRE\u00a0\u00e8 responsabile\u00a0dell\u2019aggiornamento\u00a0della propria posizione anagrafica,\u00a0dovendo pertanto comunicare\u00a0tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Ogni modifica del proprio stato civile, anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>Ogni variazione di indirizzo.\u00a0\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il mancato aggiornamento delle informazioni personali, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Cambio di indirizzo (all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare): <\/strong>Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che si trasferisce all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare di residenza deve presentare la dichiarazione di cambio di indirizzo per s\u00e9 ed i propri familiari conviventi all\u2019Ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento: la richiesta va effettuata attraverso il portale online <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a>.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Trasferimento ad altra circoscrizione consolare:\u00a0<\/strong>Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che si trasferisce da una circoscrizione consolare a un\u2019altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all\u2019Ufficio consolare competente territorialmente per la nuova residenza attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a> entro 90 giorni dal trasferimento.\u00a0La mancata comunicazione del proprio trasferimento comporter\u00e0 la dichiarazione di irreperibilit\u00e0 del cittadino con conseguente cancellazione dell\u2019iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Rimpatrio<\/strong><strong> in Italia: <\/strong>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che\u00a0rientrano definitivamente in Italia\u00a0dovranno presentarsi presso il\u00a0Comune Italiano\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>L\u2019omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio \u00e8 punita con sanzione pecuniaria amministrativa.<\/strong><\/span> Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE del cittadino con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Il Comune provveder\u00e0 a comunicare al Consolato di provenienza i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana rimpatriati con la relativa data di rimpatrio. L\u2019Ufficio consolare provveder\u00e0 ad aggiornare la posizione degli interessati nel proprio schedario consolare. <strong>Il\u00a0cittadino italiano residente all\u2019estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia<\/strong> ha diritto ad agevolazioni doganali e \u2013 a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali \u2013 a eventuali contributi finanziari. Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all\u2019autovettura posseduta da almeno 6 mesi.<br \/>\nIl rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all\u2019estero. Per i dettagli si rimanda al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.adm.gov.it\/portale\/\">sito web dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cancellazione dall\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>La cancellazione dall\u2019AIRE (art. 4. L. 470\/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all\u2019estero):<\/p>\n<ul>\n<li>Per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio.<\/li>\n<li>Per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata.<\/li>\n<li>Per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo.<\/li>\n<li>Per perdita della cittadinanza italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solo in caso di motivate impossibilit\u00e0 di utilizzo del portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/home\">FAST IT<\/a>, il cittadino potr\u00e0 richiedere l&#8217;iscrizione AIRE prenotando un appuntamento su <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\">Prenot@mi<\/a> e presentando: il proprio documento d&#8217;identit\u00e0 italiano e una copia; una prova di residenza (permesso di soggiorno in Macedonia del Nord, bollette, contratto d&#8217;affitto) e il <a href=\"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/domanda_di_iscrizione_aire.word_.docx\">modulo compilato<\/a>.<\/p>\n<p>Per informazioni si prega di scrivere un&#8217;email a <a href=\"mailto:consolare.skopje@esteri.it\">consolare.skopje@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Certificato di iscrizione AIRE<\/strong><\/p>\n<div>\n<p>Il Consolato\u00a0<strong>NON<\/strong> pu\u00f2 rilasciare certificati di iscrizione AIRE. Qualora si desideri ricevere un certificato di iscrizione AIRE occorrer\u00e0 richiederlo direttamente al Comune italiano di iscrizione e non a questo Ufficio. Si ricorda che la conferma di iscrizione all\u2019AIRE viene inviata, generalmente via email, dal Comune italiano direttamente al connazionale.<\/p>\n<p>Alcuni certificati anagrafici rilasciati dai Comuni Italiani possono essere richiesti <strong>online<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>gratuitamente <\/strong>su <a href=\"https:\/\/www.anagrafenazionale.interno.it\/servizi-al-cittadino\/\">Anagrafe Nazionale<\/a>\u00a0a condizione di avere un\u2019identit\u00e0 digitale (<a href=\"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/carta-didentita-elettronica-cie\/\">CIE<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.spid.gov.it\/\">Spid<\/a> o CNS), dal momento che tale modalit\u00e0 \u00e8 ormai l\u2019unica in Italia per accedere ai servizi telematici erogati dalla Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>L&#8217;Ufficio Consolare pu\u00f2 rilasciare un attestato di iscrizione nello schedario consolare.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva). 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