{"id":1412,"date":"2021-04-19T13:10:54","date_gmt":"2021-04-19T11:10:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/04\/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus\/"},"modified":"2021-04-19T13:10:54","modified_gmt":"2021-04-19T11:10:54","slug":"contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/04\/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus\/","title":{"rendered":"Contrasto alla diffusione del Coronavirus \u2013 Ultime misure adottate dal Governo Italiano per l&#8217;ingresso nel territorio nazionale"},"content":{"rendered":"<p>Maeci<\/p>\n<p><strong>Ultimo aggiornamento 19.04.2021<\/strong> &#8211; Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha predisposto un questionario informativo per aiutare la propria utenza a comprendere se e a quali condizioni \u00e8 in questo momento possibile fare ingresso \/ rientro in Italia e partire per l&#8217;estero. Il questionario \u00e8 disponibile all&#8217;indirizzo:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/infocovid.viaggiaresicuri.it\">https:\/\/infocovid.viaggiaresicuri.it<\/a><\/p>\n<p><strong>Ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord<\/strong><\/p>\n<p>Restano vietati l&#8217;ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al cosiddetto &#8220;elenco E&#8221; (in cui rientra anche la Macedonia del Nord) nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o pi\u00f9 dei seguenti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione redatta secondo <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2021\/03\/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_compilabile.pdf\">questo modello<\/a>:<\/p>\n<p>a) esigenze <strong>lavorative<\/strong>;<\/p>\n<p>b) assoluta <strong>urgenza<\/strong>;<\/p>\n<p>c) esigenze di <strong>salute;<\/strong><\/p>\n<p>d) esigenze di <strong>studio<\/strong>;<\/p>\n<p>e) <strong>rientro<\/strong> presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/p>\n<p>f) ingresso nel territorio nazionale da parte di <strong>cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea<\/strong>, di Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/p>\n<p>g) ingresso nel territorio nazionale da parte di <strong>familiari<\/strong> delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p>h) ingresso nel territorio nazionale da parte di <strong>cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo<\/strong> ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonch\u00e9 di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;<\/p>\n<p>i) ingresso nel territorio nazionale da parte di <strong>familiari<\/strong> delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p>l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi \u00e8 una <strong>comprovata e stabile relazione affettiva<\/strong>.<\/p>\n<p>* <strong>ATTENZIONE<\/strong>: Con apposita Circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute sar\u00e0 introdotto un modulo di localizzazione dei passeggeri digitale (Passenger Locator Form &#8211; PLF) da esibire prima dell&#8217;imbarco o ad eventuali controlli: lo stesso sostituir\u00e0 l\u2019autodichiarazione di cui sopra.<\/p>\n<p><strong>Obblighi all\u2019ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord<\/strong><\/p>\n<p>Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all\u2019elenco E in cui e\u2019 inserito la Macedonia del Nord, anche se asintomatiche, devono attenersi ai seguenti obblighi:<\/p>\n<p>a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all&#8217;abitazione o alla dimora dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale;<\/p>\n<p>b) devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell\u2019Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l\u2019autodichiarazione, presentare un\u2019attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, a tampone (<strong>test molecolare o antigenico<\/strong>) risultato negativo sottoporsi a <strong>isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni.<\/strong> Al termine dell\u2019isolamento \u00e8 obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.<\/p>\n<p>In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, \u00e8 consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione, a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all&#8217;interno delle aerostazioni.<\/p>\n<p>In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l\u2019obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, ad isolamento.<\/p>\n<p><strong>Eccezioni all\u2019obbligo di isolamento e di tampone al termine dell&#8217;isolamento (art. 51, comma 7 del DCPM 2 marzo 2021)<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e, salvo ove espressamente indicato, di tampone molecolare o antigenico al termine dell\u2019isolamento non si applicano:<\/p>\n<ul>\n<li>all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/li>\n<li>al personale viaggiante;<\/li>\n<li>ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all\u2019elenco A dell\u2019allegato 20 (al 19 aprile 2021, Citt\u00e0 del Vaticano e San Marino);<\/li>\n<li>agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/li>\n<li>a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza<\/strong><\/span>, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<\/li>\n<li>agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un\u2019attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/li>\n<li>a chiunque <strong>transita<\/strong>, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a <strong>trentasei ore<\/strong>, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;<\/li>\n<li>ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell\u2019Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell\u2019allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o pi\u00f9 Stati e territori di cui all\u2019elenco C;<\/li>\n<li>al personale sanitario in ingresso in Italia per l\u2019esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l\u2019esercizio temporaneo di cui all\u2019articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;<\/li>\n<li>ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all\u2019estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;<\/li>\n<li>ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell\u2019Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell\u2019esercizio delle loro funzioni;<\/li>\n<li>agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/li>\n<li>agli ingressi mediante voli \u00abCovid-tested\u00bb, conformemente all\u2019ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;<\/li>\n<li>agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformit\u00e0 con quanto previsto dall\u2019articolo 49, comma 5.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Per queste categorie di ingressi permane l\u2019obbligo di tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti all\u2019ingresso nel territorio nazionale.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Eccezioni all&#8217;obbligo di tampone da effettuarsi nelle 48 ore precedenti l&#8217;ingresso in Italia (art. 1, comma 2 dell\u2019Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021)<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l\u2019obbligo di tampone molecolare o antigenico non si applica:<\/p>\n<p>all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto;al personale viaggiante;ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all\u2019elenco A dell\u2019allegato 20 (al 19 aprile 2021, Citt\u00e0 del Vaticano e San Marino);a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all\u2019estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.<\/p>\n<p><strong>Per queste categorie di ingressi, l\u2019eccezione all\u2019obbligo di tampone precedente all\u2019ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l\u2019obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell\u2019isolamento.<\/strong><\/p>\n<p><strong>INGRESSI DI MINORI<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019ingresso nel territorio nazionale, i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni sono esentati dall\u2019effettuazione del test molecolare o antigenico.<\/p>\n<p>INGRESSO PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO<\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione di tampone molecolare o antigenico, non pi\u00f9 vecchio di 72 ore e del Passenger Locator Form <a href=\"https:\/\/app.euplf.eu\/#\/\">https:\/\/app.euplf.eu\/#\/<\/a>\u00a0 , le misure della sorveglianza sanitaria e dell\u2019isolamento fiduciario non si applicano ai cittadini e residenti della Macedonia del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>ALTRE ECCEZIONI ALL\u2019OBBLIGO DI ISOLAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell\u2019isolamento fiduciario non si applicano:<\/p>\n<p>a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorit\u00e0 sanitaria;<\/p>\n<p>b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;<\/p>\n<p>c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie;<\/p>\n<p>d) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;<\/p>\n<p>e) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>f) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/p>\n<p>g) agli ingressi mediante voli \u00abCovid-tested\u00bb, conformemente all&#8217;ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>h) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformit\u00e0 con quanto previsto dall\u2019articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.<\/p>\n<p><strong>ECCEZIONI ALL\u2019OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione, salvo ove diversamente indicato, le misure del tampone molecolare o antigenico precedente l\u2019ingresso in Italia, della sorveglianza sanitaria e dell\u2019isolamento fiduciario non si applicano:<\/p>\n<p>a) all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>b) al personale viaggiante;<\/p>\n<p>c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all\u2019elenco A;<\/p>\n<p>d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi<\/p>\n<p>di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>e) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di<\/p>\n<p>residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;<\/p>\n<p>f) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a<\/p>\n<p>trentasei ore, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio<\/p>\n<p>nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario<\/p>\n<p>presso l\u2019indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto<\/p>\n<p>periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;<\/p>\n<p>g) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate<\/p>\n<p>esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l\u2019obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare<\/p>\n<p>immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario<\/p>\n<p>presso l\u2019indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto<\/p>\n<p>periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;<\/p>\n<p>h) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a<\/p>\n<p>quarantotto ore in localit\u00e0 estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza,<\/p>\n<p>domicilio o abitazione, purch\u00e9 lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non \u00e8 necessario<\/p>\n<p>compilare il modulo di localizzazione del passeggero;<\/p>\n<p>i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localit\u00e0 del territorio nazionale<\/p>\n<p>situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purch\u00e9<\/p>\n<p>lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non \u00e8 necessario compilare il modulo di localizzazione<\/p>\n<p>del passeggero.<\/p>\n<p>Si rimanda al sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per la normativa completa su modalit\u00e0 e condizioni di ingresso in Italia nell&#8217;ambito delle misure di contrasto al Covid19 (<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html\">LINK<\/a>)<\/p>\n<p>Riepilogo delle attuali misure visionabile al seguente <a href=\"resource\/doc\/2021\/04\/misure_transfrontaliere_fino_al_30_aprile_160421-1.pdf\">link<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Maeci Ultimo aggiornamento 19.04.2021 &#8211; Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha predisposto un questionario informativo per aiutare la propria utenza a comprendere se e a quali condizioni \u00e8 in questo momento possibile fare ingresso \/ rientro in Italia e partire per l&#8217;estero. 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