{"id":1256,"date":"2021-10-25T19:36:30","date_gmt":"2021-10-25T17:36:30","guid":{"rendered":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/10\/nuove-disposizioni-per-l-ingresso_1\/"},"modified":"2021-10-25T19:36:30","modified_gmt":"2021-10-25T17:36:30","slug":"nuove-disposizioni-per-l-ingresso_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2021\/10\/nuove-disposizioni-per-l-ingresso_1\/","title":{"rendered":"NUOVE DISPOSIZIONI PER L\u2019INGRESSO\/IL RIENTRO IN ITALIA DALLA MACEDONIA DEL NORD"},"content":{"rendered":"<p>Ai sensi dell\u2019Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022<strong>, dal 1 febbraio al 15 marzo 2022<\/strong>\u00a0l&#8217;ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all&#8217;elenco E, del quale la Macedonia del Nord fa parte, \u00e8 consentito esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:<\/p>\n<p>a) esigenze lavorative;<\/p>\n<p>b) assoluta urgenza;<\/p>\n<p>c) esigenze di salute;<\/p>\n<p>d) esigenze di studio;<\/p>\n<p>e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/p>\n<p>f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell&#8217;Unione europea, di Stati parte dell&#8217;accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta&#8217; del Vaticano;<\/p>\n<p>g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p>h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche&#8217; di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;<\/p>\n<p>i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell&#8217;Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 e abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE;<\/p>\n<p>l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l&#8217;abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e&#8217; una comprovata e stabile relazione affettiva;<\/p>\n<p>m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall&#8217;ente sportivo organizzatore dell&#8217;evento.<\/p>\n<p><strong>TALI INGRESSI SONO CONSENTITI NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI MODALITA&#8217;:<\/strong><\/p>\n<p>a) presentazione, al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle <strong>72 ore<\/strong> antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale a un <strong>test molecolare o <\/strong>nelle<strong> 24 ore <\/strong>precedenti a quello<strong> antigenico<\/strong>, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/p>\n<p>b) presentazione al vettore al momento dell&#8217;imbarco e a chiunque e&#8217; deputato ad effettuare controlli del <strong>Passenger Locator Form<\/strong> in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;<\/p>\n<p>c)<strong> sottoposizione a isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;<\/strong><\/p>\n<p>d) <strong>sottoposizione a un test molecolare o antigenico<\/strong>, effettuato per mezzo di tampone, <strong>alla fine dell&#8217;isolamento fiduciario<\/strong> di cui alla lettera c).<\/p>\n<p><strong>ECCEZIONI ALL\u2019OBBLIGO DI AUTOISOLAMENTO FIDUCIARIO<\/strong><\/p>\n<p>1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l&#8217;obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell&#8217;autoisolamento fiduciario non si applica:<\/p>\n<p>1) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita&#8217; sanitaria;<\/p>\n<p>2) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all&#8217;atto dell&#8217;imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un&#8217;attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all&#8217;ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;<\/p>\n<p>3) al personale sanitario in ingresso in Italia per l&#8217;esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l&#8217;esercizio temporaneo di cui all&#8217;art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;<\/p>\n<p>4) <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all&#8217;estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi (120) ore;<\/strong><\/span><\/p>\n<p>5) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell&#8217;Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell&#8217;esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>6) agli ingressi mediante voli \u00abCovid-tested\u00bb, conformemente all&#8217;ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>7) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformita&#8217; con quanto previsto dall&#8217;art. 49, comma 5.<\/p>\n<p><strong>ECCEZIONI AGLI OBBLIHI DI AUTOISOLAMENTO E TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO<\/strong><\/p>\n<p>A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l&#8217;obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi di test molecolare o antigenico e autoisolamento fiduciario non si applicano:<\/p>\n<p>1) all&#8217;equipaggio dei mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>2) al personale viaggiante;<\/p>\n<p>3) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all&#8217;elenco A<\/p>\n<p>4) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>5) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; pria residenza, abitazione o dimora;<\/p>\n<p>6) <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone<\/strong>;<\/span><\/p>\n<p>7) <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l&#8217;obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l&#8217;indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;<\/strong><\/span><\/p>\n<p>8) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita&#8217; estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche&#8217; lo spostamento avvenga con mezzo privato;<\/p>\n<p>9) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita&#8217; del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche&#8217; lo spostamento avvenga con mezzo privato.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Per le questioni riguardanti l\u2019Ufficio Consolare e l\u2019Ufficio Visti, l\u2019utenza \u00e8 pregata di telefonare nelle seguenti fasce orarie:<\/p>\n<p>Il Luned\u00ec dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00. Dal Marted\u00ec al Giovedi dalle 14:30 alle ore 16:00 e Venerd\u00ec dalle ore 13:30 alle 15:00.<\/p>\n<p>+389 2 3236517<br \/>+389 2 3236518<br \/>+389 2 3236519<br \/>+389 2 3236520<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ai sensi dell\u2019Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022, dal 1 febbraio al 15 marzo 2022\u00a0l&#8217;ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all&#8217;ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all&#8217;elenco E, del quale la Macedonia del Nord fa parte, \u00e8 consentito esclusivamente [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-1256","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1256"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambskopje.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}