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NUOVE DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO/IL RIENTRO IN ITALIA DALLA MACEDONIA DEL NORD

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 e del 28 agosto 2021, per coloro che fanno ingresso/rientro in Italia e che abbiano soggiornato/siano transitati nei quattordici (14) giorni precedenti in Repubblica di Macedonia del Nord, è fatto obbligo di:

  1.  presentare al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, all’imbarco (su nave/aeromobile) o al raggiungimento della frontiera terrestre, la certificazione “verde” COVID-19 rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (con vaccini Pfizer-BioNtec, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson);
  2.  presentare al vettore, all’atto dell’imbarco o comunque a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia;
  3.  compilare un formulario on-line di localizzazione (digital Passenger Locator Form, dPLF) alla pagina web https://app.euplf.eu/#/ e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.

In caso di mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al punto 1 è comunque possibile entrare in Italia, ma è in ogni caso fatto obbligo di:

  •  presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia;
  •  compilare un formulario on-line di localizzazione (digital Passenger Locator Form, dPLF) alla pagina web https://app.euplf.eu/#/ e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli;
  • sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni;
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine del periodo di autoisolamento di cinque (5) giorni di isolamento.

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

INGRESSO PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione di tampone molecolare o antigenico, non più vecchio di 72 ore e del Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/ , le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano ai cittadini e residenti della Macedonia del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

ALTRE ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

d) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

e) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

f) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

g) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

h) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione, salvo ove diversamente indicato, le misure del tampone molecolare o antigenico precedente l’ingresso in Italia, della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

e) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

f) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a

trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio

nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario

presso l’indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto

periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

g) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate

esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare

immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario

presso l’indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto

periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

h) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a

quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza,

domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario

compilare il modulo di localizzazione del passeggero;

i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale

situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché

lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione

del passeggero.

 

Per le questioni riguardanti l’Ufficio Consolare e l’Ufficio Visti, l’utenza è pregata di telefonare nelle seguenti fasce orarie:

Il Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00. Dal Martedì al Giovedi dalle 14:30 alle ore 16:00 e Venerdì dalle ore 13:30 alle 15:00.

+389 2 3236517
+389 2 3236518
+389 2 3236519
+389 2 3236520