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Ordinanza del Ministro della Salute del 14.5.2021. Nuove misure per l’ingresso nel territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento 14.05.2021 – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha predisposto un questionario informativo per aiutare la propria utenza a comprendere se e a quali condizioni è in questo momento possibile fare ingresso / rientro in Italia e partire per l’estero. Il questionario è disponibile all’indirizzo:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it

Ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord

Restano vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al cosiddetto “elenco E” (in cui rientra anche la Macedonia del Nord) nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante apposita dichiarazione redatta secondo LINK:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Obblighi all’ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco E in cui e’ inserito la Macedonia del Nord, anche se asintomatiche, devono attenersi ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale;

b) devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione, a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Attenzione, a partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2020, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale secondo le seguenti modalità:

1. Collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/

2. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF

3. Scegliere “Italia” come Paese di destinazione

4. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)

5. Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto. È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo come da fac-simile disponibile sul portale Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus, alla sezione Viaggiatori.

DEROGHE ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST

Con Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali.

I. ESENZIONE COMPLETA: Eccezioni agli obblighi di test 72 ore precedenti l’arrivo, isolamento e test successivo

Fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’eserc izio delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

II. ESENZIONE PARZIALE: Obbligo di test nelle 72 ore precedenti l’arrivo ma esenzione dagli obblighi di isolamento e successivo test.

L’Ordinanza 14 maggio 2021 prevede l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, in caso di ingresso/soggiorno/transito da Paesi dell’Elenco C, D o E, per:

i) personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tale categoria continua ad essere esentata dagli obblighi di quarantena e test al termine della quarantena. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione.

III. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a seconda della storia di viaggio, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test. Rimane l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autodichiarazione.

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

INGRESSO PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione di tampone molecolare o antigenico, non più vecchio di 72 ore e del Passenger Locator Form https://app.euplf.eu/#/ , le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano ai cittadini e residenti della Macedonia del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.

ALTRE ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

d) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

e) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

f) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

g) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

h) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TAMPONE E DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione, salvo ove diversamente indicato, le misure del tampone molecolare o antigenico precedente l’ingresso in Italia, della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

e) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

f) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a

trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio

nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario

presso l’indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto

periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

g) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate

esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare

immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario

presso l’indirizzo indicato nel PLF per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto

periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

h) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a

quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza,

domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario

compilare il modulo di localizzazione del passeggero;

i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale

situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché

lo spostamento avvenga con mezzo privato. Non è necessario compilare il modulo di localizzazione

del passeggero.

Si rimanda al sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per la normativa completa su modalità e condizioni di ingresso in Italia nell’ambito delle misure di contrasto al Covid19 (LINK)