Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022, dal 1 febbraio al 15 marzo 2022 l'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E, del quale la Macedonia del Nord fa parte, è consentito esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva;
m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
TALI INGRESSI SONO CONSENTITI NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI MODALITA':
a) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o nelle 24 ore precedenti a quello antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;
d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).
ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI AUTOISOLAMENTO FIDUCIARIO
1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'autoisolamento fiduciario non si applica:
1) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita' sanitaria;
2) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
3) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
4) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi (120) ore;
5) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
6) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
7) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.
ECCEZIONI AGLI OBBLIHI DI AUTOISOLAMENTO E TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO
A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi di test molecolare o antigenico e autoisolamento fiduciario non si applicano:
1) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
2) al personale viaggiante;
3) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A
4) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
5) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; pria residenza, abitazione o dimora;
6) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
7) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
8) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;
9) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in localita' del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Per le questioni riguardanti l’Ufficio Consolare e l’Ufficio Visti, l’utenza è pregata di telefonare nelle seguenti fasce orarie:
Il Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00. Dal Martedì al Giovedi dalle 14:30 alle ore 16:00 e Venerdì dalle ore 13:30 alle 15:00.
+389 2 3236517
+389 2 3236518
+389 2 3236519
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