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Riconoscimento dell’equivalenza di vaccini Anti SARS-CoV-2 somministrati all’estero

La Circolare del Ministero della Salute italiano n. 0042957 del 23.09.2021 ha riconosciuto, come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e per le finalità previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, in aggiunta a quelli autorizzati da EMA, i seguenti vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

– Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;

– CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;

– Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

– Vaccini previsti all’allegato 1 della Circolare n 0042957 (allegato) CIRCOLARE

Si informa, inoltre, che – fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri – le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge.

Tali certificazioni dovranno, tuttavia, riportare almeno i seguenti contenuti:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);

– data/e di somministrazione del vaccino;

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali appena menzionate (e dunque non i semplici “green pass” – QR Code locali), in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte anche in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate sarà necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

Infine, oltre ai cittadini italiani residenti all’estero, anche ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché a tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale e che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 con i vaccini summenzionati (approvati dall’EMA o equivalenti), tali certificati vaccinali consentiranno l’emissione della Certificazione verde COVID-19 italiana (cosiddetto “Green Pass”).